Art. 40
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[1](Art. 40, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]L'ispettore in missione ha facolta' di assistere, ai termini dell'articolo 32, lettera l), come delegato del direttore generale, alle sedute della Commissione di sconto.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva