Art. 46
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[1](Art. 46, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le operazioni di cassa per conto della Direzione generale sono disimpegnate dalla sede di Palermo, a norma dell'art. 35.
[3]I titoli pubblici di proprieta' del Banco e delle aziende annesse sono custoditi nel tesoro delle sedi e delle succursali, secondo le disposizioni della Direzione generale.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva