Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((La convocazione del Consiglio generale, tanto in sessione ordinaria, quanto in sessione straordinaria, ai termini dell'art. 17 dello statuto, e' fatta con avviso del direttore generale per lettera raccomandata al domicilio di ciascun consigliere, almeno quindici giorni prima di quello della riunione, e l'avviso stesso deve essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]L'avviso deve contenere l'elenco degli affari da trattarsi nella adunanza.
[3]Con l'avviso di convocazione in sessione ordinaria deve essere anche spedito il rendiconto sull'operato del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio precedente.
[4]Nell'avviso puo' essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.
[5]Tanto l'avviso quanto l'elenco degli affari da trattare nell'adunanza, devono essere comunicati contemporaneamente al Ministero del tesoro. Dopo tale comunicazione nessun altro affare, di regola, puo' essere aggiunto all'elenco stesso. Qualora vi siano da aggiungere altri affari, si deve darne immediata comunicazione ai consiglieri, al Ministero del tesoro e all'ispettore governativo o al delegato del Ministero stesso.
[6]Agli effetti dell'articolo 10 dell'allegato F alla legge 8 giugno 1895, n. 486, il Banco e' tenuto a mettere, in tempo opportuno, a disposizione dell'ispettore governativo o del delegato del Ministero del tesoro, gli atti e documenti relativi agli affari indicati nell'elenco sopradetto.
[7]Qualora per l'espletamento degli affari portati dinanzi al Consiglio generale non sia sufficiente un solo giorno, l'invito per le ulteriori sedute della stessa sessione, ove occorra, e' fatto dal presidente del Consiglio e rilasciato il giorno innanzi alla residenza in Palermo dei consiglieri, i quali sono tenuti all'uopo, a darne notificazione alla Direzione generale del Banco.
[8]Nella prima riunione della sessione ordinaria ogni componente del Consiglio generale puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di un nuovo argomento, purche' questo non esca dalle attribuzioni del Consiglio stesso.
[9]L'argomento, se appoggiato almeno da cinque fra i presenti, e' iscritto all'ordine del giorno dopo quelli che gia' vi si trovano segnati, previa comunicazione all'ispettore governativo o al delegato del Ministero del tesoro)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva