Art. 50
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[1](Art. 50, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]L'ufficiale incaricato delle funzioni di economo della Direzione generale:
- a)tiene l'inventario dei mobili e degli arredi di ufficio;
- b)provvede alle spese minute di ufficio e alle spese di economato, dietro ordinativi del segretario generale per somme sino a L. 50, e del direttore generale per somme superiori.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva