Art. 50

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[1](Art. 50, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]L'ufficiale incaricato delle funzioni di economo della Direzione generale:

  • a)tiene l'inventario dei mobili e degli arredi di ufficio;
  • b)provvede alle spese minute di ufficio e alle spese di economato, dietro ordinativi del segretario generale per somme sino a L. 50, e del direttore generale per somme superiori.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art50 · fonte su Normattiva