Art. 51

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[1](Art. 50-bis, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]L'ufficiale incaricato delle funzioni di archivista della Direzione generale:

  • a)cura la tenuta dei protocolli di entrata e uscita;
  • b)cura la tenuta dell'archivio della Direzione generale, o quindi rilascia le copie che gli siano richieste secondo le istruzioni interne di servizio, le quali provvedono anche per la riscossione dei diritti relativi.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art51 · fonte su Normattiva