Art. 54
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 53, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Gli avvocati, gli avvocati-procuratori legali e i procuratori legali, oltre alle retribuzioni risultanti dalla tabella di che all'articolo precedente, nei casi di vittoria, hanno diritto ai compensi liquidati contro le parti soccombenti, parche riscossi, o qualora il pagamento non venga dalle parti perdenti eseguito volontariamente, quando sia divenuta esecutiva l'ordinanza di tassazione, o la nota marginale rispondente alla tariffa degli atti, e notificato infruttuosamente il precetto per la riscossione.
[3]La distribuzione dei sopraddetti compensi e' fatta alla fine di ogni anno, ripartitamente per la Direzione generale e le sedi e succursali del Banco.
[4]Tale distribuzione ha luogo presso la Direzione generale e le sedi di Messina e Catania in ragione di sette decimi in favore degli avvocati e avvocati-procuratori legali e di tre decimi in favore dei procuratori legali; presso la sede di Palermo in ragione di tre decimi all'avvocato capo, di due all'avvocato-procuratore legale e di cinque ai procuratori legali; presso gli altri stabilimenti, cui sono addetti avvocati e avvocati-procuratori legali, in parti uguali.
[5]L'avvocato consulente presso la Direzione generale concorre nei compensi attribuiti agli avvocati della Direzione generale medesima.
[6]Per le liti perdute in tribunale e vinte in Corte d'appello, quando la sede di questa e' diversa da quella del tribunale, i compensi attribuiti dalla sentenza della Corte debbonsi distribuire fra gli uffici legali delle due sedi, secondo l'assegnazione fattane dalla sentenza in seguito ad apposita richiesta; o, in difetto, secondo le determinazioni del Consiglio d'amministrazione.
[7]Per le liti vinte in grado di rinvio i compensi attribuiti dalla sentenza della Corte debbonsi distribuire fra gli uffici legali che hanno preso parte alla difesa nelle varie giurisdizioni secondo la destinazione fattane dalla stessa sentenza in seguito ad apposita richiesta, o, in difetto, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.
[8]Gli avvocati, gli avvocati-procuratori legali e i procuratori legali non hanno diritto a qualsiasi compenso o competenza, sotto qualunque forma o denominazione, per le cause perdute, all'infuori delle retribuzioni risultanti dalla sopraindicata tabella.
[9]Qualora, in casi di eccezionale importanza, trattandosi di cause vinte, il Consiglio d'amministrazione creda di accordare speciali compensi agli avvocati e procuratori del Banco, questi sono obbligati ad accettare le liquidazioni deliberate dal Consiglio medesimo, senza poter reclamare in via giudiziaria.
[10]Tale obbligo si estende anche ai casi in cui dopo la sentenza abbia luogo una transazione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva