Art. 57
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[1](Art. 56, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Con apposite norme e' provveduto a tutto quanto concerne le relazioni e notizie che gli avvocati e procuratori legali devono fornire sulle pendenze giudiziarie loro affidate e sulla tenuta del registro delle liti, tanto presso le sedi e le succursali, quanto presso la Direzione generale.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva