Art. 6
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[1](Art. 6, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]La sessione ordinaria durera' fino a che sia esaurito l'ordine del giorno, purche' siano osservati i termini e la condizione di continuita' previsti dall'art. 17 dello statuto.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva