Art. 60
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[1](Art. 59, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]A capo dell'ufficio di Credito fondiario in liquidazione e' un direttore; questi, alla immediata dipendenza del direttore generale, esegue e fa eseguire le disposizioni in vigore.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva