Art. 63
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 63, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le sedi e le succursali hanno, in generale, identiche attribuzioni.
[3]Esse sono regolate dalle stesse norme, ai termini degli articoli 33, 34, 35 e 36 dello statuto.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva