Art. 63

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[1](Art. 63, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Le sedi e le succursali hanno, in generale, identiche attribuzioni.

[3]Esse sono regolate dalle stesse norme, ai termini degli articoli 33, 34, 35 e 36 dello statuto.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art63 · fonte su Normattiva