Art. 64-bis
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[1]((Le sedi, le succursali e le filiali si dividono in uffici.
[2]A ciascun ufficio possono ersere affidati uno o piu' dei seguenti servizi, secondo l'importanza e lo sviluppo di essi in base ad apposite tabelle approvate dal Consiglio di amministrazione:
[3]1° segreteria;
[4]2° portafoglio italiano ed estero;
[5]3° cambi;
[6]4° conti correnti, anticipazioni e depositi;
[7]5° affari bancari diversi;
[8]6° servizi speciali;
[9]7° aziende annesse;
[10]8° incagli e liquidazioni;
[11]9° economato;
[12]10° cassa;
[13]11° ragioneria.
[14]Le attribuzioni degli uffici in quanto non siano stabilite dal presente regolamento, sono fissate dal Consiglio di amministrazione.
[15]Ogni ufficio, per i servizi affidatigli, provvede, in quanto sia ad essi inerente, alla redazione della corrispondenza, alla emissione degli ordinativi di esito, d'introito e d'ordine, alla tenuta delle scritture analitiche e speciali e alla compilazione dei prospetti, a norma delle corrispondenti istruzioni di servizio.
[16]A ciascuno ufficio e' preposto un impiegato col grado di capo di ufficio e alla cassa un cassiere-capo. Occorrendo, anche nelle agenzie possono costituirsi uffici separati)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva