Art. 64-bis

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[1]((Le sedi, le succursali e le filiali si dividono in uffici.

[2]A ciascun ufficio possono ersere affidati uno o piu' dei seguenti servizi, secondo l'importanza e lo sviluppo di essi in base ad apposite tabelle approvate dal Consiglio di amministrazione:

[3]1° segreteria;

[4]2° portafoglio italiano ed estero;

[5]3° cambi;

[6]4° conti correnti, anticipazioni e depositi;

[7]5° affari bancari diversi;

[8]6° servizi speciali;

[9]7° aziende annesse;

[10]8° incagli e liquidazioni;

[11]9° economato;

[12]10° cassa;

[13]11° ragioneria.

[14]Le attribuzioni degli uffici in quanto non siano stabilite dal presente regolamento, sono fissate dal Consiglio di amministrazione.

[15]Ogni ufficio, per i servizi affidatigli, provvede, in quanto sia ad essi inerente, alla redazione della corrispondenza, alla emissione degli ordinativi di esito, d'introito e d'ordine, alla tenuta delle scritture analitiche e speciali e alla compilazione dei prospetti, a norma delle corrispondenti istruzioni di servizio.

[16]A ciascuno ufficio e' preposto un impiegato col grado di capo di ufficio e alla cassa un cassiere-capo. Occorrendo, anche nelle agenzie possono costituirsi uffici separati)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art64bis · fonte su Normattiva