Art. 65
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[1](Art. 65, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Il direttore, oltre alle attribuzioni assegnategli dallo statuto e dal presente regolamento:
- a)vigila e risponde del buon andamento di tutti i servizi della sede o succursale e delle dipendenti agenzie;
- b)corrisponde col direttore generale e con qualsiasi autorita' per gli affari che riguardano la sede o succursale o le dipendenti agenzie;
- c)custodisce oltre quella del tesoro una chiave delle casse interne coi rispettivi duplicati;
- d)eseguisce, con l'intervento degli altri detentori delle chiavi la verifica dei valori estratti ed immessi nel tesoro, all'apertura ed alla chiusura della cassa, ed ha l'obbligo di accertarsi con verifiche particolareggiate ed improvvise, in numero di due almeno ogni anno, della consistenza di cassa e del portafoglio, riferendone al direttore generale;
- e)emette i provvedimenti di assoluta urgenza, di competenza del direttore generale, riferendone a questo immediatamente;
- f)propone alla Direzione generale l'elenco delle persone che ritiene idonee all'ufficio di commissario di sconto in numero superiore della meta' a quello dei commissari assegnati alla sede o succursale dal Consiglio d'amministrazione;
- g)da' parere consultivo sulle transazioni e sugli affari che escono dai confini dell'ordinaria amministrazione;
- h)conserva il registro dei fidi (castelletto), e comunica alla Direzione generale le variazioni ed aggiunte relative;
- i)esamina e sottoscrive le situazioni, gli stati, i conti, i bilanci e gli altri documenti che si rimettono alla Direzione generale;
- k)dispone gli atti preparatori d'istruzione sulle domande di rimborso o di duplicati per asserite dispersioni o distruzioni di titoli nominativi, a norma delle istruzioni vigenti; provvede alla restituzione delle somme relative sino a lire quattromila e riceve il consenso per le corrispondenti malleverie; da' parere sull'accettazione o sul rifiuto delle offerte guarentigie per somme che oltrepassino il detto limite;
- l)istruisce gli affari del Credito fondiario in liquidazione, del Credito agrario e della Cassa di risparmio ed in generale compie tutti gli incarichi inerenti a tali aziende affidatigli dal direttore generale a norma dell'art. 101;
- m)infligge la censura e sospende gl'impiegati dallo stipendio nei limiti e nei casi previsti dagli articoli 288, 289 e 297;
- n)fissa l'orario di ufficio previo accordo col direttore generale, e con riguardo alle consuetudini locali;
- o)in fine dell'anno redige e trasmette alla Direzione generale una relazione sull'andamento di tutti i servizi della sede o succursale o delle dipendenti agenzie, sul mutamento della condizione economica dei clienti, sulla condotta in ufficio e privata e sulla capacita' del personale, a norma delle istruzioni all'uopo impartite.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva