Art. 66
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[1](Art. 66, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1903, n. 615).
[2]Il direttore deve seguire l'andamento dei commerci e delle industrie, e il movimento economico del territorio in cui la sede o la succursale svolge la propria azione nei rapporti del credito, facendo una particolareggiata relazione alla Direzione generale, da mettersi a disposizione del Consiglio generale.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva