Art. 68-bis
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[1]((Il vice-direttore coadiuva il direttore nelle incombenze a lui demandate e nei limiti che questi credera' di fissare.
[2]Il vice direttore puo' essere chiamato ad esercitare, per delega del direttore, le attribuzioni specificate al precedente articolo 65-bis, ed altre derivanti dal presente regolamento e dalle particolari istruzioni sui singoli servizi.
[3]Egli comunica a tutti gli uffici le disposizioni del direttore, invigila, rispondendone, a che esse siano osservate, ed esercita la sorveglianza sullo svolgimento di tutti i servizi sia nei rapporti interni, che in quelli col pubblico.
[4]Negli stabilimenti dove sia piu' di un vice-direttore, il direttore distribuisce fra i funzionari di tale grado le mansioni suaccennate.
[5]Nei casi di lunga assenza dei vice-direttori, il direttore generale designa gli impiegati che debbono sostituirli)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva