Art. 68-ter
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[1]((I capi di ufficio sono normalmente coadiuvati da altri impiegati nel numero riconosciuto necessario per lo svolgimento dei servizi cui ognuno di essi e' preposto.
[2]I detti capi di ufficio debbono attendere al completo svolgimento dei servizi, osservando le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari del Banco, nonche' le istruzioni di servizio e le disposizioni particolari della Direzione, e sorvegliare l'opera degli impiegati dipendenti.
[3]I medesimi sono responsabili di qualsiasi irregolarita' relativa alle singole operazioni o allo svolgimento dei servizi. La responsabilita' dei capi di ufficio non esclude quella di ciascun impiegato dipendente.
[4]I capi di ufficio invigilano sulla disciplina e sulla condotta degli impiegati e ne riferiscono, occorrendo, al direttore.
[5]Nei casi di assenza o impedimento dei detti preposti, il direttore provvede alla sostituzione con personale della stessa categoria)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva