Art. 7

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[1](Art. 7, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Durante la sessione straordinaria, ed in casi dl somma urgenza, il Ministero del tesoro, anche sulla proposta del Consiglio generale o del Consiglio d'amministrazione, puo' aggiungere altre materie a quello iscritte all'ordine del giorno.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art7 · fonte su Normattiva