Art. 70
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[1](Art. 70, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Nelle sedi e nelle succursali un applicato, scelto dal direttore d'accordo con la Direzione generale, disimpegna le funzioni di economo-archivista. Egli coadiuvato, occorrendo, da uno o pia applicati:
- a)cura la tenuta dell'archivio della corrispondenza amministrativa e commerciale, dei registri e dei documenti contabili, di cassa e di tutti gli uffici, e ne e' responsabile;
- b)cura la tenuta dei protocolli di entrata e di uscita e provvede alla copiatura e spedizione della corrispondenza tanto amministrativa quanto commerciale;
- c)tiene l'inventario dei mobili e degli arredi di ufficio;
- d)provvede alle spese minuto di ufficio ed alle spese di economato, dietro ordinativi del direttore.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva