Art. 70

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[1](Art. 70, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]Nelle sedi e nelle succursali un applicato, scelto dal direttore d'accordo con la Direzione generale, disimpegna le funzioni di economo-archivista. Egli coadiuvato, occorrendo, da uno o pia applicati:

  • a)cura la tenuta dell'archivio della corrispondenza amministrativa e commerciale, dei registri e dei documenti contabili, di cassa e di tutti gli uffici, e ne e' responsabile;
  • b)cura la tenuta dei protocolli di entrata e di uscita e provvede alla copiatura e spedizione della corrispondenza tanto amministrativa quanto commerciale;
  • c)tiene l'inventario dei mobili e degli arredi di ufficio;
  • d)provvede alle spese minuto di ufficio ed alle spese di economato, dietro ordinativi del direttore.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art70 · fonte su Normattiva