Art. 71
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 71, Reg. gen. approvata con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]A capo dell'ufficio di ragioneria presso le sedi e succursali e' un ragioniere.
[3]Salve le disposizioni relative a servizi diversi o speciali, il ragioniere:
- a)registra, riscontra e da' notizia di tutti i fatti contabili della sede o della succursale, secondo le speciali istruzioni;
- b)esamina le procure, in base alle quali si debbano eseguire pagamenti o consegnale valori, prima che sia dato all'ufficio competente il nulla osta per l'esecuzione;
- c)e' materialmente responsabile verso il Banco del proprio operato e di quello degli impiegati da lui dipendenti, sia per qualunque mancanza che si potesse commettere con malizia o per negligenza od errore, sia per qualunque ritardo od arretrato nelle scritture.
[4]Le responsabilita' inerenti al suo ufficio, a norma delle disposizioni legislative e statutarie in vigore e del presente regolamento non escludono quelle che i detti impiegati abbiano verso il Banco e verso il loro capo, ciascuno per il fatto proprio;
- d)compila le situazioni, gli stati, i bilanci ed ogni altro documento contabile riguardante la sede o la succursale;
- e)tiene un registro di tutti gli effetti diretti protestati, con la notizia o la ricevuta del difensore incaricato del giudizio, avendo cura di provocare dal direttore l'inizio degli atti contro i firmatari, prima che decorra il termine di decadenza contro il girante;
- f)provvede alla tenuta di tutti i libri contabili e registri di scrittura analitica e riassuntiva determinati dalle istruzioni di servizio, nonche' dell'inventario degli immobili;
- g)redige la corrispondenza commerciale;
- h)provvede alla tenuta del magazzino delle stampe riguardanti tutti gli uffici della sede o della succursale;
- i)tiene una delle chiavi del tesoro e delle casse interne coi relativi duplicati ed assiste giornalmente alle operazioni di apertura e di chiusura detta cassa.
[5]In caso di assenza, il ragioniere e' sostituito da un impiegato scelto dal direttore, d'accordo colla Direzione generale, fra gl'impiegati della sede o succursale, escluso il cassiere.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva