Art. 74
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 74, Reg. gen. approvato col R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Gli scudi (esemplari) delle fedi di credito e dei vaglia cambiari, i libretti dei conti correnti ad interesse, i relativi assegni (cheques), i libretti dei depositi a risparmio e gli altri stampati soggetti a rendiconto sono conservati nel tesoro, e ne e' estratto, volta per volta, quella quantita' che possa bisognare per le occorrenze del giorno, tenendone conto in apposito registro di carico conservato nel tesoro medesimo.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva