Art. 8
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[1](Art. 8, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Agli effetti della rinnovazione dei membri elettivi del Consiglio generale, di cui all'art. 15 dello statuto, il compimento del biennio e' determinato dall'approvazione di due bilanci. Pero', dopo approvato, in sessione ordinaria, il bilancio del secondo anno, i consiglieri restano in carica sino a che non sia convocato il nuovo Consiglio nel primo trimestre dell'anno seguente, prendendo parte, quando occorra, alle tornate straordinarie che, nel frattempo, possano aver luogo.
[3]Se in corso di biennio siasi proceduto alla legale surrogazione di un consigliere, chi lo surroga rimane in ufficio per tutto il tempo in cui vi sarebbe rimasto il sostituto.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva