Art. 80
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[1](Art. 80, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le chiavi di uso giornaliero e le duplicate debbono essere gelosamente custodite dai rispettivi detentori, sotto la loro piu' stretta responsabilita', e non possono per alcun pretesto essere consegnate ad altre persone.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva