Art. 81
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 81, Reg. gen. approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il numero dei commissari di sconto, da assegnarsi a ciascuna sede o succursale, a norma dell'art. 36 dello statuto, viene determinato dal Consiglio di amministrazione, secondo l'importanza degli affari locali.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva