Art. 83
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[1](Art. 83, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il piu' rigoroso segreto deve mantenersi sulle discussioni e sulle votazioni delle Commissioni di sconto. La votazione ha luogo a scrutinio segreto, se uno dei suoi membri lo richieda.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva