Art. 84

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 84, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]La durata del servizio di ciascun commissario e', di regola, quindicinale, in modo da comprendere due intere settimane dal lunedi' al sabato.

[3]Il turno e' regolato in guisa che ciascun commissario compia la prima settimana di servizio con un collega e la seconda con un altro.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art84 · fonte su Normattiva