Art. 84
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[1](Art. 84, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]La durata del servizio di ciascun commissario e', di regola, quindicinale, in modo da comprendere due intere settimane dal lunedi' al sabato.
[3]Il turno e' regolato in guisa che ciascun commissario compia la prima settimana di servizio con un collega e la seconda con un altro.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva