Art. 85

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[1](Art. 85, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il turno di servizio e' dal direttore fissato in principio dell'anno, per modo che durante l'anno tutti i commissari prestino un numero di settimane di servizio possibilmente uguale.

[3]Il turno di servizio deve essere tenuto segreto dal direttore. In casi eccezionali si puo' ammettere in esso qualche inversione o sostituzione.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art85 · fonte su Normattiva