Art. 89
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[1](Art. 89, reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il direttore della sede o succursale ha il dovere, anche durante l'anno, di indicare alla Direzione generale le cagioni per le quali, eventualmente, qualche commissario di sconto fosse divenuto incompatibile, ai termini dello statuto, agli effetti dell'art. 30, comma k, del presente regolamento.
[3]Il direttore locale, nel riferire sull'avvenuta incompatibilita' di un commissario di sconto, modifica il turno di servizio in guisa che quel commissario non possa piu' prender parte ai lavori della Commissione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva