Art. 90

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[1](Art. 90, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Quando per morte, dimissione o decadenza si verifichi la mancanza di uno o piu' commissari di sconto, il Consiglio d'amministrazione, a seguito di proposta del direttore locale, contenente il nome d'un numero di persone doppio di quello delle vacanze, deve provvedere con altre nomine a supplire i mancanti.

[3]I nuovi nominati durano in ufficio fino al 31 dicembre.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art90 · fonte su Normattiva