Art. 91
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[1](Art. 91, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le agenzie di cui agli articoli 3 e 37 dello statuto, dipendono dalla sede o succursale cui sono aggregate per deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva