Art. 97
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[1](Art. 97, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]I sotto-cassieri addetti alle agenzie hanno tutti gli obblighi e le responsabilita' stabiliti per i cassieri.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva