Art. 10
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Il Consiglio di Stato: Da' il suo parere in tutti i casi nei quali il suo voto e' prescritto dalla legge; Da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura poi quali sia interrogato dai ministri del Re; Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva