Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio e vi assiste il segretario generale.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva