Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907. Leggi il testo vigente →
Ogni sezione puo' esser divisa in piu' comitati, e per decreto reale sara' stabilito il numero dei consiglieri che debbono comporli.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva