Art. 16
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[1]La distribuzione del personale dei consiglieri nelle sezioni e nei comitati sara' fatta per decreto reale.
[2]I referendari ed i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva