Art. 17
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A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, e' necessaria la presenza almeno della meta' del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva