Art. 19

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

I ministri potranno intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quello delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o manifestare gli intendimenti del ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.

Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art19 · fonte su Normattiva