Art. 19
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I ministri potranno intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quello delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o manifestare gli intendimenti del ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva