Art. 2
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[1]Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale proposto dal ministro dell'interno, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.
[2]I referendari, il segretario generale ed i segretari di sezione sono nominati con decreto reale, sulla proposta del ministro dell'interno.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva