Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale proposto dal ministro dell'interno, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

[2]I referendari, il segretario generale ed i segretari di sezione sono nominati con decreto reale, sulla proposta del ministro dell'interno.

Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art2 · fonte su Normattiva