Art. 20
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[1]E' in facolta' del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare Commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.
[2]Potra' anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali pero', in questi casi, non hanno che voto consultivo.
[3]In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente puo' provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva