Art. 21
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[1]Dal regolamento del servizio interno sara' determinato quali affari debbano essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quali in adunanza generale.
[2]Sara' sempre facoltativo al ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva