Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
((Avuto il parere di una sezione, il ministro puo' salve le disposizioni dell'art. 27, richiedere al presidente, che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale)).
Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva