Art. 23

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

((Avuto il parere di una sezione, il ministro puo' salve le disposizioni dell'art. 27, richiedere al presidente, che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale)).

Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art23 · fonte su Normattiva