Art. 24
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[1]Spetta alla sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorita' amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria, ne' si tratti di mattina spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.
[2]Il ricorso non e' ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.
[3]Il ricorso, che non implichi incompetenza ed eccesso di potere, non e' ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva