Art. 25

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((La sezione V)) del Consiglio di Stato decide pronunciando anche in merito: Delle controversie fra lo Stato e i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; Dei sequestri di temporalita', dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podesta' civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia; Dei ricorsi nelle materie che, a termini delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione del Consiglio di Stato; Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa instituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O; Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie; Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita', amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico; Dei ricorsi in materia di consorzi per strade le quali tocchino il territorio di piu' provincie, e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche ai termini della prima parte dell'articolo 124, legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche; Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica Amministrazione; Dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato. (( Ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del secondo capoverso dell'articolo 106 della legge comunale e provinciale, all'amministrazione delle proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo; Ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito a reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio di industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza; Contestazioni circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la provincia e per il comune, a termini delle leggi vigenti in materia di sanita' pubblica; e ricorsi intorno alla competenza in materia di spedalita' tra provincia e provincia; Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale; Ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonificazione eseguite direttamente dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati; Ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali, e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa intorno alla classificazione delle strade comunali; Ricorsi contro provvedimenti della pubblica Amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime; Ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali; Ricorsi contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali o comunali; 19. Ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto e' prescritto nell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle provincie o dello Stato)) (( Dei ricorsi in materia di spedalita' e di ricovero degli inabili al lavoro. Dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 1 della legge 1° maggio 1890 e da ogni altra disposizione legislativa, che attribuisca alle Giunte stesse giurisdizione anche nel merito. 22. Dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito))

Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art25 · fonte su Normattiva