Art. 26

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La sezione quarta pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma degli articoli precedenti, con decisioni motivate in conformita' delle leggi che regolano la materia, cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art26 · fonte su Normattiva