Art. 27
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[1]Negli affari che, a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso alla sezione quarta, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non puo' richiedere, in via amministrativa, l'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.
[2]Col preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedimento direttamente si riferisce, puo' invece provocare la decisione della sezione quarta. Ma, se essi si rifiutino, si intendera' che vi abbiano rinunziato.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva