Art. 29
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[1]I ricorsi presentati alla sezione quarta del Consiglio di Stato per la decisione in sede contenziosa sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.
[2]Il ricorrente, che non abbia eletto nel ricorso domicilio in Roma, s'intendera' averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva