Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
I relativi stipendi sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva