Art. 32
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[1]((Nei casi d'urgenza il presidente della sezione, alla quale e' diretto il ricorso, puo' abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso incidentale.
[2]Per gravi motivi puo' anche prorogarli.
[3]Nell'uno e nell'altro caso dovra' essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale o a quello incidentale)).
Testo vigente dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva