Art. 33
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[1]I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.
[2]Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento puo' essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla quarta sezione, sopra istanza dei ricorrente.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva