Art. 33

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[1]I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

[2]Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento puo' essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla quarta sezione, sopra istanza dei ricorrente.

Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art33 · fonte su Normattiva