Art. 38

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[1]Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 24 annulla l'atto o provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa; e, nei casi previsti dall'art. 25, decide nel merito.

[2]Se la sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto alla sua decisione ha dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi della stessa sezione, potra' rinviare con ordinanza la discussione della controversia ad altra seduta plenaria col concorso di novo votanti.

[3]La decisione e' definitiva.

Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art38 · fonte su Normattiva