Art. 38
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[2]Se la sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto alla sua decisione ha dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi della stessa sezione, potra' rinviare con ordinanza la discussione della controversia ad altra seduta plenaria col concorso di novo votanti.
[3]La decisione e' definitiva.
Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907 · versione 0 su Normattiva