Art. 4

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[1]I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, ne' sospesi, ne' collocati a riposo d'ufficio, ne' allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nel caso e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

[2]1. Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non col loro consenso;

[3]2. Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermita' o per debolezza di mente, non siano piu' in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

[4]3. Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

[5]4. Non possono essere rimossi dall'ufficio se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignita' del collegio al quale appartengono.

[6]I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto reale, sopra proposta motivata del ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in sessione plenaria e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

Testo vigente dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art4 · fonte su Normattiva