Art. 10Testo unico, art. 10, e legge 17 agosto 1907, n. 639, testo unico

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[1]La Giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto, e di quattro memori effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano per meta' ogni biennio.

[2]I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, e' determinata dalla sorte.

[3]Il prefetto designa pure un consigliere di prefettura supplente.

[4]I supplenti non intervengono alle sedute della giunta se non quando mancano i membri effettivi.

[5]La composizione della Giunta e l'esercizio della sua giurisdizione, in sede contenziosa, sono regolati dalla legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

[6]Ai commissari elettivi e' corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura determinata per decreto Reale.

[7]La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi e' a carico della Provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art10 · fonte su Normattiva