Art. 10 — Testo unico, art. 10, e legge 17 agosto 1907, n. 639, testo unico
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[1]La Giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto, e di quattro memori effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano per meta' ogni biennio.
[2]I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, e' determinata dalla sorte.
[3]Il prefetto designa pure un consigliere di prefettura supplente.
[4]I supplenti non intervengono alle sedute della giunta se non quando mancano i membri effettivi.
[5]La composizione della Giunta e l'esercizio della sua giurisdizione, in sede contenziosa, sono regolati dalla legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).
[6]Ai commissari elettivi e' corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura determinata per decreto Reale.
[7]La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi e' a carico della Provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva